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Imu e Tasi, canone concordato e comodato

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Il Mef – dipartimento delle Finanze – Con una nota del 31 maggio 2016, sul sito spiega che per gli immobili concessi in comodato ai parenti e per quelli locati a canone concordato la rata, sia dell’Imu che della Tasi, deve essere calcolata sulla base delle aliquote applicabili nell’anno 2015, tenendo conto delle novità introdotte dalla legge di stabilità 2016.

Comodato

Si applica la riduzione del 50% della base imponibile Imu e Tasi per gli immobili, ad eccezione delle abitazioni di lusso, concessi in comodato a genitori o figli che la adibiscono ad abitazione principale a condizione che:

  • il contratto sia registrato;
  • il comodante possieda un solo immobile in Italia;
  • il comodante risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l’immobile concesso in comodato.

La riduzione si applica anche nel caso in cui il comodante, oltre all’immobile concesso in comodato, possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale.

Non può essere più applicata l’eventuale equiparazione all’abitazione principale introdotta dal comune e vigente nell’anno 2015.

Canone concordato

Si applica la riduzione del 25% dell’Imu e della Tasi prevista dalla legge di stabilità 2016.

Pertanto, entro il 16 giugno il contribuente dovrà versare il 50% dell’imposta calcolata sulla base dell’aliquota Imu e Tasi stabilita dal comune per il 2015 e ridotta del 25%.

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