REGIME FORFETTARIO 2016
Il regime forfettario è stato introdotto nel nostro ordinamento con la Legge di Stabilità 2015 (Legge n. 190/2014). Inizialmente, la sua introduzione avrebbe dovuto sostituire il regime fiscale di vantaggio o “vecchi minimi” (soggetto ad imposta sostitutiva del 5%) ma il Decreto Milleproroghe, reintrodusse, per chi avesse iniziato l’attività nel corso del 2015, la possibilità di scegliere tra nuovo “regime forfettario” e “regime di vantaggio”.
I due regimi prevedono più o meno le stesse condizioni di accesso, ma si differenziano per alcuni aspetti.
| Descrizione | Regime vantaggio | Regime forfettario 2015 |
| Aliquota sostitutiva | 5% | 15% |
| Soglia di ricavi annui | 30.000 | Differenziata a seconda del settore di attività |
| Determinazione del reddito | Analitica | Forfettaria |
| Regime contributivo | Con minimali IVS | Possibilità di non applicare i minimali IVS |
Con la Legge di Stabilità 2016, è stato definitivamente soppresso il regime fiscale di vantaggio (contribuenti minimi), con la conseguenza che l’unico regime agevolato possibile ad oggi per chi inizia l’attività è quello forfettario.
Le principali novità sono sintetizzate nella tabella che segue.
| Descrizione | Regime forfettario 2015 | Regime forfettario 2016 |
| Aliquota sostitutiva | 15% (riduzione del reddito forfettario per i primi tre anni di attività) | 15% (ridotta al 5% per i primi 5 anni di attività) |
| Soglia di ricavi annui | 15.000 per liberi professionisti e diversificata per le altre categorie a seconda del codice ATECO |
30.000 per i professionisti e incrementata di 10.000 rispetto al 2015 per le altre categorie |
| Soggetti ammessi | Persone fisiche (ditta individuale o liberi professionisti) | Persone fisiche (ditta individuale o liberi professionisti) |
| Durata | Illimitata | Illimitata |
| Determinazione del reddito | Forfettaria | Forfettaria |
| Regime contributivo | Possibilità di non applicare i minimali INPS | Ritorno dei minimali INPS con possibilità di riduzione della contribuzione dovuta |
Agevolazione
I contribuenti che rispettano i requisiti per il regime forfettario di cui al comma 54 (requisiti di accesso) e al comma 57 (fattispecie di esclusione) dell’art. 1 della Legge di Stabilità 2015 e che intraprendono un’attività “nuova” godono di un’imposta sostituiva più bassa rispetto a quella prevista ordinariamente.
Imposta sostituiva
La legge di stabilità di Stabilità 2016 ha previsto la riduzione dell’aliquota d’imposta dal 15% al 5% per i primi cinque anni, nell’ipotesi di inizio di una nuova attività.
Requisiti
Per fruire di tale agevolazione è, infatti, necessario rispettare i seguenti requisiti:
- nei tre anni precedenti l’inizio dell’attività oggetto di agevolazione, non deve essere stata esercitata un’attività artistica, professionale o d’impresa, anche in forma associata o familiare;
- l’attività non deve rappresentare, in alcun modo, una mera prosecuzione di un’attività precedentemente svolta sotto forma di lavoro dipendente o autonomo, con l’esclusione dell’ipotesi del tirocinio professionale obbligatorio;
- in caso di prosecuzione di un’attività di impresa svolta in precedenza da un altro soggetto, l’ammontare dei ricavi, realizzati nel periodo di imposta precedente a quello di riconoscimento del beneficio, non può essere superiore a quello fissato per categoria economica;
- la spesa in un anno per dipendenti e collaboratori non deve superare i 5.000 euro lordi;
- non può essere oltrepassata la soglia relativa all’acquisto di beni strumentali, fissata in 20.000 euro in un anno;
- non può accedere al regime il contribuente che abbia conseguito, nell’anno precedente a quello in cui intende avvalersi del regime forfettario, un reddito da lavoro dipendente o assimilato superiore a 30.000 euro (salvo il caso in cui il lavoro dipendente risulti cessato).
| Elemento | Limiti in euro | |
| Fino al 31.12.2015 | Dall’1.1.2016 | |
| Ricavi e compensi |
Da 15.000,00 a 40.000,00 in base al tipo di attività, nel periodo precedente | Da 25.000,00 a 50.000,00 in base al tipo di attività, nel periodo precedente |
| Spese per lavoro dipendente e assimilato |
Max 5.000,00 nel periodo precedente | Identico |
| Beni strumentali | Max 20.000,00 al lordo degli ammortamenti, nel periodo precedente | Identico |
| Eventuali redditi di lavoro dipendente o assimilato |
Inferiori, nel periodo precedente, ai redditi d’impresa o di lavoro autonomo. Verifica esclusa se:
§ il rapporto di lavoro è cessato; § o la somma dei redditi non eccede i 20.000,00 |
Limite eliminato e sostituito da nuova causa ostativa |
Durata
Come sopra esposto la riduzione dell’aliquota d’imposta dal 15% al 5% vale solo per i primi cinque anni. Per i soggetti che al termine del quinquennio agevolato con tassazione al 5% possederanno ancora i requisiti richiesti dalla Legge 190/2014 (art. 1 commi da 54 a 89) potranno continuare ad avvalersi del regime di favore transitando attraverso la tassazione al 15%.
Vantaggio fiscale
La norma ha l’evidente finalità di favorire l’avvio di nuove iniziative produttive. Oltre, infatti, al beneficio legato all’imposta sostitutiva con aliquota del 5% (già presente nel “precedente” regime per l’imprenditoria giovanile ex D.L. 98/2011) si aggiunge la forfettizzazione dei costi e la riduzione dei contributi previdenziali. L’imposta sostitutiva sostituisce l’Irap, l’Irpef e le addizionali; l’attività non sarà soggetta ad Iva ed agli Studi di Settore, non vi è l’obbligo di tenere i registri Iva obbligatori (acquisti, vendite, etc.), ma solo di numerare progressivamente le fatture e conservarle (escluse le fatture acquisti), non sarà addebitata l’Iva e non si subisce la ritenuta d’acconto.
Regime dei minimi
I contribuenti che hanno avviato un’attività prima del 2015 aderendo al “regime dei minimi” non possono fruire della nuova agevolazione per le “start up” prevista nel regime forfettario. Tali contribuenti per poter continuare a godere dell’imposta sostitutiva del 5% devono rimanere nel “regime dei minimi” fino alla sua naturale scadenza.
Forfettari “start up” dal 2015
Con una disposizione transitoria, l’applicazione dell’imposta sostitutiva con aliquota ridotta del 5% è riconosciuta, invece, per il 2016 – 2019 anche ai soggetti che hanno iniziato l’attività nel 2015 adottando il regime forfettario.
Minimi ante 2015
Visto che tale disciplina transitoria è “limitata” ai soggetti che hanno iniziato l’attività come forfettari nel 2015, per coloro che hanno iniziato l’attività prima del 2015 aderendo al regime fiscale di vantaggio dei minimi la soluzione più vantaggiosa è quella di rimanere nel regime “dei minimi” fino alla sua naturale scadenza fruendo dell’imposta sostitutiva del 5%.
Attività escluse
Il contribuente che si avvale dei seguenti regimi speciali ai fini IVA non potrà optare per il regime forfettario:
- agricoltura e attività connesse e pesca (artt. 34 e 34-bis, D.P.R. n. 633/1972);
- vendita di sali e tabacchi (art. 74, comma 1, D.P.R. n. 633/1972);
- commercio dei fiammiferi (art. 74, comma 1, D.P.R. n. 633/1972);
- editoria (art. 74, comma 1, D.P.R. n. 633/1972);
- gestione di servizi di telefonia pubblica (art. 74, comma 1, D.P.R. n. 633/1972);
- rivendita di documenti di trasporto pubblico e di sosta (art. 74, comma 1, D.P.R. n. 633/1972);
- intrattenimenti, giochi e altre attività di cui alla tariffa allegata al D.P.R. n. 640/1972 (art. 74, comma 6, D.P.R. n. 633/1972);
- agenzie di viaggi e turismo (art. 74-ter, D.P.R. n. 633/1972);
- agriturismo (art. 5, comma 2, Legge n. 413/1991);
- vendite a domicilio (art. 25-bis, comma 6, D.P.R. n. 600/1973);
- rivendita di beni usati, di oggetti d’arte, d’antiquariato o da collezione (articolo 36, D.L. n. 41/1995);
- agenzie di vendite all’asta di oggetti d’arte, antiquariato o da collezione (articolo 40-bis, D.L. n. 41/1995).
Regime contributivo
La base imponibile per il calcolo dei contributi è data dal reddito “forfettario”. La legge di stabilità del 2016 reintroduce però il minimale contributivo con una riduzione del 35% dei contributi complessivamente dovuti, per la quale bisognerà predisporre un’apposita domanda. Il contribuente che non presenta richiesta di accesso al regime contributivo agevolato, verserà i contributi secondo le regole ordinarie (senza cioè riduzione del 35%).
Dovrebbero ritornare le normali scadenze (16 maggio, 16 agosto, 16 novembre, 16 febbraio) per il versamento dei contributi sul minimale (pur se ridotto del 35%), per poi liquidare in sede di Modello UNICO/2017 la parte di contributi sul reddito eccedente il minimale. Sulla questione si attende un chiarimento da parte dell’Inps.
Per gli iscritti alla Gestione separata e per i professionisti iscritti alla cassa nulla cambia, infatti, per tali soggetti l’aliquota contributiva è confermata al 27,72% anche per il 2016. Aumenta dal 23,50% al 24%, invece, l’aliquota contributiva dovuta dai titolari di partita IVA titolari di pensione o già assicurati presso altre forme di previdenza obbligatoria.
Pertanto, anche per il 2016 (Modello Unico/2017), il soggetto che opera nel regime forfettario iscritto alla gestione separata continuerà a liquidare i contributi dovuti (saldo e acconti) applicando al reddito “forfettario” l’aliquota contributiva prevista e versandoli alle stesse scadenze previste per le imposte sul reddito. La stessa cosa dicasi per gli iscritti alla cassa di appartenenza, i quali continueranno a versare i contributi secondo le regole della cassa.
Per il contribuente che nel 2015 ha fatto richiesta di accesso al regime contributivo agevolato, per il 2016, dovrebbe trovare automatica applicazione il nuovo regime contributivo di favore previsto dalla Legge di Stabilità 2016.
L’uscita dal regime contributivo agevolato contributivo
Il regime contributivo agevolato cessa di avere applicazione a partire dall’anno successivo a quello in cui viene meno taluna delle condizioni di cui al comma 54 ovvero si verifica taluna delle fattispecie di cui al comma 57. La cessazione determina, ai fini previdenziali, l’applicazione del regime ordinario di determinazione e di versamento del contributo dovuto.
La Circolare n. 29/2015 l’INPS individua tre casi di fuoriuscita: 1) venir meno dei requisiti che hanno consentito l’applicazione del beneficio; 2) scelta del contribuente di abbandonare il regime agevolato; 3) comunicazione all’INPS da parte dell’Agenzia delle Entrate che il contribuente non ha mai aderito al regime “fiscale” agevolato, oppure non ha mai avuto i requisiti per aderire. Nell’ipotesi di cui al punto 1) e al punto 2, è chiarito che il regime contributivo ordinario sarà ripristinato dal 1° gennaio dell’anno successivo alla presentazione della dichiarazione di perdita dei requisiti o della domanda di uscita. Il contribuente “forfettario”, nel 2015 ha chiesto ed ottenuto l’accesso al regime contributivo agevolato previsto dal comma 77 della Legge n. 190/2014. Lo stesso presenta nel 2016 domanda di uscita dal regime. In tale ipotesi, il regime contributivo ordinario sarà ripristinato dal periodo d’imposta 2017. Nell’ipotesi di cui al punto 3) il regime contributivo ordinario sarà ripristinato in modo retroattivo con conseguente recupero dei contributi da parte dell’INPS. L’Agenzia delle Entrate nel 2017 comunica all’INPS che il contribuente (beneficiario del regime contributivo agevolato dal 2015) non ha mai avuto i requisiti per operare nel regime fiscale “forfettario”. In tal caso, l’INPS applicherà retroattivamente il regime contributivo ordinario dal periodo d’imposta 2015 con il recupero dei contributi dovuti. Come, anticipato, la Legge di Stabilità 2016 non interviene sul comma 82 della manovra 2015, per cui quanto appena esposto dovrebbe valere anche per il regime forfettario 2016.
AGGIORNAMENTI DI TELEFISCO (29/01/2016)
Il regime forfettario di determinazione del reddito potrà essere applicato dal 2016 anche dai contribuenti che negli anni precedenti abbiano optato per un regime fiscale o contabile diverso. L’importante chiarimento è stato fornito dalla agenzia delle Entrate in occasione della manifestazione Telefisco 2016. Il regime forfetario introdotto dalla legge 190/2014 è l’unico vigente dal 2016 per le persone fisiche che svolgono attività di impresa o di lavoro autonomo iniziate da quest’anno.
Le Entrate sostengono che rilevano le modifiche fiscali introdotte dal 2016; si tratta infatti della misura dell’imposta sostituiva per le nuove attività, il periodo minimo di applicazione, la tassazione agevolata ora fissato per cinque anni anche nel regime forfetario. Per queste ragioni l’Agenzia sostiene che, per chi ha esercitato l’opzione anche mediante comportamenti concludenti, non si applica il vincolo triennale ai sensi dell’articolo 1 del medesimo decreto n. 442.
Possiamo quindi avere le seguenti situazioni:
1 – contribuente che ha iniziato la attività negli anni precedenti applicando il regime dei contribuenti minimi; questo contribuente può transitare nel regime forfetario ed applicare per gli anni mancanti al quinquennio l’imposta sostitutiva del 5%. Questo passaggio è comunque vantaggioso in quanto nel regime forfetario il reddito si determina con un coefficiente e quindi non rilevano i costi, i contributi previdenziali sono ridotti del 35% ed il regime si applica per l’intero anno anche in caso di superamento del limite di ricavi nel corso del periodo di imposta. Ha interesse a rimanere nel regime dei minimi chi è giovane, in quanto lo può mantenere fino al trentacinquesimo anno di età.
2 – contribuente che nel 2015 si è collocato in regime di contabilità semplificata avendo realizzato nell’anno precedente un ammontare di ricavi non superiore ai limiti per l’ammissione al regime semplificato. In questo caso l’opzione sarebbe vincolante per altri due anni ma il contribuente può transitare nel regime forfetario; in questo caso deve essere effettuata la rettifica della detrazione Iva.
Contribuzione previdenziale
Sotto il profilo contributivo, la riduzione dovrebbe applicarsi sia per la contribuzione dovuta sul reddito minimale sia per quella dovuta sul reddito eccedente.
I versamenti vanno eseguiti in acconto e saldo, alle scadenze previste per le somme dovute in base alla dichiarazione dei redditi.
I versamenti andranno effettuati trimestralmente (per la quota dovuta sul reddito minimale; verosimilmente già dal 2016, anche in ipotesi di richiesta del beneficio di non applicazione del minimale di reddito, valevole solo per il 2015) e in acconto e saldo alle scadenze previste per le somme dovute in base alla



